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PERMESSO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità dei disabili c’è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.  

Rilascio del contrassegno invalidi 

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale; poi, presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001). 

Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno. 

Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito. Sono previsti specifici versamenti solo nel caso del contrassegno temporaneo. I tempi del rilascio possono variare da Comune a Comune.  

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.   

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE. 

Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all’UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall’autorità italiana. 

I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.  

Si ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell’Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione. 

Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrà essere adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nel Decreto.  

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. 

Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. 
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato. 

È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.  

Rinnovo del contrassegno invalidi  

Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012).  

• Contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni): entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie 
che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.  

• Contrassegno invalidi temporaneo: e’ possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.  

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.