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LA PATENTE DI GUIDA SPECIALE

L’attributo di “patente speciale” attesta l’idoneità alla guida di chi, affetto da minorazione, può condurre un’autovettura modificata in modo tale che la relativa funzione perduta possa essere vicariata o assistita con l’adozione di adeguati mezzi di protesi, di ortesi o di adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali. 

La visita

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento.

La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS). 

La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento. 

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento. 

Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali. 

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 180 giorni.  

Gli adattamenti di modifica del veicolo vengono indicati nel certificato medico anche tramite codice e subcodici, in base a una classificazione per le categorie delle minorazioni, singole o multiple, predisposta da un Comitato tecnico Ministeriale. I codici indicati sono codici comunitari introdotti, dal 21 giugno 2000, con la Direttiva comunitaria che ha istituito la patente europea.  

Qualora vengano autorizzate protesi o ortesi, la loro efficienza deve essere certificata dal costruttore (art. 327 del Regolamento di esecuzione del CdS).   

Il ricorso 

Contro il giudizio di non idoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale è possibile produrre ricorso. Il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si ritengano appropriati al proprio stato fisico gli adattamenti prescritti dalla commissione Medica Locale o la durata di validità della patente. 
L’art. 23 della L. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha modificato il comma 5 dell’art. 119 del Codice della Strada. Con tale modifica è stato superato il precedente sistema di eventuale presentazione di un ricorso gerarchico contro i giudizi 
delle commissioni mediche e ha introdotto un sistema più semplificato. Resta comunque ferma la possibilità di tutela giurisdizionale con ricorso al Tar o di ricorso straordinario al Capo dello Stato. La nuova normativa è entrata in vigore il 13 agosto 2010. Eventuali ricorsi gerarchici, contro i giudizi delle Commissioni Mediche Locali, emessi dal 13 agosto 2010 e proposti con il sistema precedente saranno ritenuti inammissibili.
Quindi la persona disabile che intenda presentare ricorso contro il giudizio della commissione medica potrà utilizzare, alternativamente, queste modalità:

• proporre immediatamente ricorso al Tar (entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento) 
• proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento) 
• sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da effettuarsi presso gli organi sanitari periferici della Società Rete Ferroviaria Italiana SpA (FS).  

La prova teorica e pratica per il rilascio della patente speciale 

La Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste
 modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida). 

Dopo aver ottenuto il certificato medico o il foglio rosa, si possono preparare gli esami teorici e pratici, con la medesima pratica d’esame delle patenti generiche. Ci si esercita quindi alla guida con qualsiasi veicolo, non necessariamente di proprietà o della scuola guida, a condizione che il veicolo abbia gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale.
Per l’esercitazione alla guida non è obbligatorio un veicolo con doppi comandi. All’atto della prenotazione dell’esame si dovrà consegnare all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile il certificato medico con le prescrizioni affinché possa essere predisposta, per il momento dell’esame, la patente appropriata (in caso di più opzioni si dovrà indicare quella prescelta).
L’esame dovrà essere sostenuto con un veicolo, di proprietà o di terzi, adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d’uso purché a fianco si trovi, in funzione di istruttore, una persona abilitata.
Nel corso dell’esame verrà verificata l’idoneità degli adattamenti e la capacità di usarli con destrezza.
La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida e riporterà gli adattamenti definitivi che devono essere presenti sul veicolo; si potranno guidare solo i veicoli dotati di tali dispositivi. 

Per la parte teorica è possibile rivolgersi indifferentemente a qualsiasi autoscuola; ma per l’esercitazione pratica alla guida è consigliabile informarsi preventivamente per verificare la disponibilità di un veicolo con gli specifici adattamenti che sono stati prescritti dalla Commissione Medica Locale.
È inoltre consigliabile informarsi presso le associazioni di categoria perché potrebbero avere in dotazione veicoli multiadattati per la guida da concedere in uso alle autoscuole o consorzi di autoscuole, in presenza di specifici accordi. Infatti, non tutte le autoscuole sono dotate di veicoli con adattamenti oppure possono avere a disposizione veicoli con specifici dispositivi che non sono idonei alla propria disabilità.
Si consiglia di consultare il sito della propria Provincia di residenza per verificare se sia pubblicato l’elenco delle Autoscuole abilitate dalla stessa Provincia.   

Il rinnovo 

La validità prevista per la patente speciale è di cinque anni. La Commissione Medica Locale può tuttavia limitarne la durata a periodi inferiori quando esistono patologie in corso. La nuova validità sarà indicata sul certificato medico. Il conducente circolerà quindi con la patente e il certificato medico. 
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.  

La revisione 

Quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici previsti per l’idoneità alla guida, l’Autorità che accerta il deficit ne dà comunicazione all’Ufficio Motorizzazione Civile. 
Tale ufficio dispone la revisione della patente e invita l’interessato a presentarsi presso la Commissione Medica Locale entro i termini fissati nel provvedimento. Una volta effettuata la visita e ottenuta la certificazione medica, rilasciata dalla Commissione Medica Locale e il cui esito può essere di idoneità/non idoneità o ancora condizionato da prescrizione, questa dovrà essere presentata all’Autorità che ha disposto la revisione.  

La patente europea 

Sulla patente (o foglio rosa) speciale di qualsiasi categoria saranno riportate le particolari prescrizioni o gli specifici adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti.  

Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti obbligatori sono riportati per esteso (per esempio, cambio automatico, acceleratore al volante, freno a lungo braccio, ecc.).  

Sulla nuova patente europea, di tipo card, le descrizioni degli adattamenti sono invece riportate con un codice comunitario valido in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea, quindi sarà presente solo una codificazione numerica. 
L’introduzione di questi codici, elaborati dalla Commissione Europea, è avvenuta con il recepimento della prima Direttiva comunitaria che ha istituito la patente europea (Dir. 2000/56/CE). 
L’elenco e la classificazione dei codici è stata, nel tempo, ampliata e armonizzata dal Ministero dei Trasporti, in collaborazione con la Commissione Europea, al fine di inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida ed eliminare la necessità di eventuali fogli aggiuntivi.
La verifica della corrispondenza degli adattamenti descritti in chiaro con i codici riportati nella certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale è fatta dagli Uffici Motorizzazione Civile competenti e, nel caso in cui la stessa Commissione ne abbia omesso l’indicazione, gli stessi uffici provvederanno ad annotarli.
L’adozione a livello comunitario dei codici e subcodici armonizzati permette quindi la comprensione dei dati della patente di guida di tipo card in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea.  

CODICI E SUBCODICI COMUNITARI ARMONIZZATI