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AUSILI TECNICI E INFORMATICI: IVA AGEVOLATA E DETRAZIONI IRPEF

IVA AGEVOLATA 

Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997 ha previsto alcune agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità. Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l’applicazione di un’aliquota IVA di favore all’atto dell’acquisto di quei prodotti. Questo significa che è dovuta allo Stato un’IVA del 4% anziché del 22%. Le regole per la concessione dell’IVA agevolata sono specificamente fissate dal Decreto 14 marzo 1998.   

I sussidi tecnici e informatici sono “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio“.  

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell’agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell’ambiente domestico o di lavoro. Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica. Ciò esclude dall’agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell’apprendimento. 

Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano, ad esempio: 

  • le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera)
  • gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità
  • le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. 

Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, e per conseguire una delle seguenti finalità: 

  • facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura;
  • assistere la riabilitazione. 

Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione

  • specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  • certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

DETRAZIONI IRPEF 

La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l’autonomia e l’integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell’ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).  

Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario. La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l’applicazione della franchigia prevista per altre situazioni e prodotti.  

Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione

  • certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente; 
  • fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 2.840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF. Per la detraibilità di queste spese sanitariesostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico. 

Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: 

  • i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
  • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Questa agevolazione – diversamente da quella prevista per l’IVA – spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992 che le include tutte.